Ogni giorno, banche e assicurazioni verificano informazioni da cui dipendono pagamenti, contratti e servizi. Un conto è intestato a una persona, un rappresentante è autorizzato a operare per un'impresa, una copertura assicurativa è attiva. Questi fatti vengono spesso dimostrati attraverso documenti, allegati e richieste di conferma. Il valore dell'informazione esiste già: è il modo in cui viene condivisa e verificata che può cambiare.
La revisione del regolamento europeo eIDAS, introdotta dal Regolamento (UE) 2024/1183 e nota come eIDAS 2.0, definisce il quadro per l'identità digitale europea. L'EUDI Wallet consentirà agli utenti di identificarsi, presentare attestazioni elettroniche di attributi e accedere a funzionalità di firma elettronica qualificata. Gli Stati membri devono mettere a disposizione almeno un Wallet entro il 24 dicembre 2026.
Per banche e assicurazioni, l'opportunità va oltre la digitalizzazione dei documenti: significa riprogettare i servizi intorno a informazioni verificabili, riducendo gli attriti tra clienti e organizzazioni.
Dal documento al fatto verificabile
Il modello si basa su un circuito: un soggetto attesta un'informazione, il cliente la presenta tramite Wallet e il destinatario ne verifica la provenienza, l'integrità e la validità. La condivisione selettiva consente di trasmettere soltanto i dati necessari allo scopo, favorendo la minimizzazione delle informazioni personali condivise.
Banche e assicurazioni possono utilizzare attestazioni emesse da altri soggetti e, quando ne ricorrono le condizioni, emetterne a propria volta. Non tutte le attestazioni hanno lo stesso valore: contano la fonte, la tipologia — non qualificata, qualificata o rilasciata da una fonte autentica pubblica — e i requisiti normativi e operativi del processo in cui vengono utilizzate.
Esempi di use case
Apertura di un conto personale
Un nuovo cliente vuole aprire online un conto presso una banca. Si identifica tramite EUDI Wallet e presenta i propri dati identificativi personali (Person Identification Data, PID). La banca verifica l'autenticità e l'integrità dei dati, la loro provenienza da un emittente riconosciuto e la validità delle credenziali utilizzate.
Il PID supporta la verifica dell'identità, ma non esaurisce gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Restano necessari gli ulteriori controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio, compresi quelli relativi al profilo di rischio e allo scopo e alla natura del rapporto.
Autenticazione e autorizzazione di un pagamento
Un cliente dispone un bonifico online e deve autenticarsi mediante l'autenticazione forte del cliente (Strong Customer Authentication, SCA), prevista dalla PSD2. In questo scenario, il cliente utilizza l'EUDI Wallet per autenticarsi e confermare i dati dell'operazione, verificando l'importo e il beneficiario prima di esprimere il proprio consenso.
Il Wallet può supportare l'autenticazione e il collegamento della conferma a una specifica transazione (dynamic linking). L'esecuzione del pagamento e i controlli antifrode restano invece nell'ambito dei sistemi e delle responsabilità della banca.
Verifica dei poteri di delega
Una persona si presenta in banca o presso un assicuratore per operare per conto di un'altra: per esempio, un figlio autorizzato da un genitore oppure un dipendente delegato da una società.
Il delegato si identifica tramite il proprio Wallet e presenta un'attestazione dei poteri che specifica chi conferisce la delega, quali operazioni sono consentite, gli eventuali limiti e la durata dell'autorizzazione. L'attestazione deve provenire da una fonte adeguata alla natura del potere da dimostrare, come un registro pubblico o un notaio, quando pertinente. La banca o l'assicurazione deve inoltre poter verificare che l'autorizzazione sia ancora valida e, ove previsto, non sia stata revocata.
Questi esempi mostrano come il Wallet possa diventare un punto di accesso a informazioni verificabili, ma anche come il valore del modello dipenda dall'affidabilità delle attestazioni e dalla loro integrazione nei processi aziendali.
Le funzionalità necessarie per realizzare alcuni degli scenari descritti sono ancora in evoluzione. La loro concreta applicabilità dipende dalla disponibilità delle attestazioni, dalle fonti abilitate a emetterle, dalle regole di accettazione e dai requisiti normativi applicabili.
Perché sperimentare adesso
Per i soggetti regolamentati, non si tratta soltanto di un'opportunità. Entro il 24 dicembre 2027, banche, servizi finanziari e altre organizzazioni private rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento dovranno accettare l'EUDI Wallet, su richiesta volontaria dell'utente, nei casi in cui sia richiesta un'autenticazione forte ai fini dell'identificazione online, ad esempio per accedere a servizi riservati o autorizzare determinate operazioni.
Sperimentare fin da ora consente di arrivare alla scadenza con processi, controlli e integrazioni già collaudati.
Il valore non risiede nel Wallet in sé, ma nella capacità di integrare le attestazioni nei processi esistenti. Occorre stabilire chi può attestare un fatto, quali informazioni sono necessarie, come verificarne l'autenticità e la validità nel tempo e come gestire le eccezioni.
L'EUDI Wallet non sostituisce gli obblighi di adeguata verifica, la valutazione del rischio o la conservazione delle evidenze richieste. Può però rendere alcuni controlli più efficienti, riducendo la raccolta ripetuta di documenti e semplificando la gestione delle informazioni soggette a scadenza.
La sperimentazione offre quindi l'occasione di ripensare i processi e l'esperienza dei clienti, verificando sul campo quali passaggi possono essere semplificati, quali controlli possono essere automatizzati e quali nuove modalità di interazione sono realmente sostenibili.
Integrare l'EUDI Wallet significa prepararsi agli obblighi normativi; riprogettare i processi intorno a informazioni verificabili consente di trasformare questo adempimento in un'opportunità concreta di innovazione.